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Caccia e Pesca

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CACCIA e PESCA

 

P.zza G. Marocchi n°1
29010 – Villanova sull’Arda (PC)
Piano Primo
L’Ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
il Sabato dalle 9,00 alle 12,00

Tel. 0523-837927-28-29
Fax. 0523-837757
e-mail comune.villanova@sintranet.it



LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA

E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

l modulo (pdf 43 KB) di richiesta allegato, è disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

Alla richiesta si deve allegare:
- due contrassegni telematici da euro 14,62, da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
-la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
- la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni,richiedendo all'Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta ( Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
-la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
 1) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 2) le generalità delle persone conviventi;
 3) di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007

DOVE SI PUO' CACCIARE

Il territorio non destinato a protezione della fauna e a gestione privata è destinato a gestione programmata della caccia.
Le Province ripartiscono il territorio destinato a gestione programmata della caccia istituendo gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).
Gli ATC sono strutture associative cui affidato lo svolgimento di attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata.
Gli ATC istituiti dalla Provincia di Piacenza sono 11. Villanova sull'Arda insieme a Castelvetro Piacentino fa parte dell'ATC n° 4
Cosa fare:
Richiedere l’iscrizione ad un ATC
Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all’ATC in cui ha la residenza anagrafica oppure all’ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000 presentando la relativa domanda al Comitato Direttivo dall’1 al 15 febbraio.
Per gli anni successivi l’iscrizione si intende rinnovata se il cacciatore non presenta rinuncia scritta. Il pagamento dellla quota di iscrizione entro e non oltre il 31 maggio.
Il diritto all’iscrizione si esplica per un unico ATC.I cacciatori che si trovino nella condizione di poter accedere a più ATC devono scegliere un solo ambito e fare domanda solo in quello prescelto sottoscrivendo una dichiarazione relativa ad uno dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica
b) iscrizione consecutiva nelle due stagioni venatorie 1998/99 e 1999/2000
c) proprietà di fondo agricolo (art.49 c.5 L.R. 6/2000)
d) titolarità di appostamento fisso di caccia senza uso di richiami o qualifica di sostituto (art.49 c.5 L.R. 6/2000).
Il cacciatore che intenda richiedere l’iscrizione ad un ATC diverso presenta domanda dal 15 al 28 febbraio di ogni anno al Comitato Direttivo dell’ATC prescelto che deve rispondere entro il 15 Marzo successivo. In caso di risposta affermativa il cacciatore deve pagare la quota d’iscrizione entro il 31 Maggio. In caso di rigetto della domanda il cacciatore può presentare entro il 15 Aprile il ricorso alla provincia la quale deve esprimersi entro il 15 Maggio.
Per scaricare la modulistica regionale per l'accesso agli agli ATC e la documentazione inerente l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia clicca qui
Per dettagli ulteriori rispetto alle norme generali sopra elencate per l’iscrizione ovvero per l’accesso in mobilità controllata per la caccia all’avifauna migratoria o agli Ungulati, si rimanda al testo della Deliberazione della Giunta Regionale n.211/2011.

LICENZA PESCA SPORTIVA - nuove disposizioni

Per esercitare la pesca nelle acque interne dell’Emilia-Romagna è obbligatorio il possesso delle licenza.
La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore che deve essere esibita unitamente a un documento valido di identità.
Per praticare la pesca sportiva i residenti in Emilia-Romagna possono acquisire la licenza di tipo “B” che ha validità 1 anno a partire dalla data di pagamento, effettuando un versamento di Euro 22,72 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna  - Tasse Concessioni regionali e altri tributi.
Per praticare la pesca sportiva tutti gli interessati possono acquisire la licenza di pesca di tipo “C” che ha validità di 30 giorni a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di Euro 6,82 sul cc 1164000, intestato a Regione Emilia-Romagna  - Tasse Concessioni regionali e altri tributi.

Non sono tenuti all’obbligo della licenza le seguenti categorie:
· I minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato perché ultra sessantacinquenne,
· I minori di anni 18 se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie,
· Coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età,
· Persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n.104/1992, art. 3.

Legislazione di riferimento
(documentazione in formato PDF)

  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 329/2013(192 KB) - Adozione del tesserino per la pesca controllata ai salmonidi nelle acque classificate "C" della provincia di Bologna

  • L.R. n. 11/2012 – Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne
  • Regolamento Regionale n. 29/1993 - Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna(N.B. - alcuni periodi di divieto di pesca possono risultare modificati da provvedimenti provinciali)
  • Deliberazione Giunta Regionale n. 3544/1993 - Definizione degli orari di esercizio della pesca, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato  (N.B. - alcune misure minime possono risultare modificate da provvedimenti provinciali)
  • Deliberazione Giunta Regionale n. 5463/1993 - Definizione delle specie ittiche appartenenti alla fauna ittica locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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