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TRIBUTI

P.zza G. Marocchi n°1
29010 – Villanova sull’Arda (PC)
Piano Primo

L’Ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
il Sabato dalle 9,00 alle 12,00

Tel. 0523-837927-28-29
Fax. 0523-837757
e-mail
comune.villanova@sintranet.it

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IUC imposta unica comunale

Dal 1° Gennaio 2014 lo Stato ha istituito la IUC – Imposta Comunale Unica, che si compone di:
•  IMU – Imposta Municipale Propria
•  TARI – Tassa sui rifiuti (che sostituisce TARES/TARSU)
•  TASI – Tributo per i servizi indivisibili

IMU imposta municipale unica

  • L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214. La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.

  • Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli. La prima formulazione della disciplina prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.

  • Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune. In seguito alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, permane la soggettività attiva dello Stato per la quota di imposta municipale propria gravante sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata con l'applicazione dell'aliquota base dello 0,76%. L'accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme recuperate, le sanzioni e gli interessi.

  • I soggetti passivi del tributo sono individuati dall'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso. Sono soggetti passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.

  • La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia" (n. 201/2011). La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». Il modello di dichiarazione è stato approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. Sul termine per la presentazione della dichiarazione non v'è certezza, ma è probabile che sia il 4 febbraio 2013. Infatti, in base alla pubblicazione del modello di dichiarazione e alla conversione del Decreto "Enti Locali" che modifica l'art. 13, c. 12-ter, d.l. 201/2011, fissando il termine in 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del modello di dichiarazione, il termine dovrebbe essere quello suddetto.

  • Per le Aliquote vedere Manifesto IUC

TARI  Tassa sui Rifiuti

La TARI è il tributo per il servizio di igiene urbana (raccolta e smaltimento dei rifiuti, spazzamento e lavaggio strade), che dal 1° gennaio 2014 sostituisce la TARES (già TAIA o TARSU).
Deve essere pagata in due rate scadenti il 30 APRILE e il 31 OTTOBRE di ogni anno.  
Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti ad ogni scadenza gli avvisi e i modelli precompilati per effettuare il pagamento.

TASI Tributo per i servizi invisibili

La TASI è la Tassa sui servizi indivisibili. Si applica esclusivamente all’abitazione principale, e la base imponibile si determina con le stesse regole dell’IMU.  

Per le aliquote vederere Manifesto IUC.


 

Illuminazione Votiva

L'illuminazione votiva sulle sepolture viene attivata o disattivata su richiesta degli interessati.
In caso di decesso dell'utente intestatario della fornitura è necessario procedere alla nuova intestazione.

  • Quando richiedere il servizio:

Per l'attivazione del contratto o per la reintestazione del punto luce: a richiesta del cittadino.
Per la cessazione del contratto: entro l'anno in corso per l'anno successivo.
I cambi di intestazione e di indirizzo sono gratuiti.

  • Costo del servizio:

Il canone annuale e la spesa per l'allaccio variano in base al tipo di sepoltura;
I pagamenti devono essere effettuati tramite bollettino di c/c postale che viene inviato direttamente al cittadino.

  • Come accedere al servizio:

La richiesta di nuovo allaccio, la reintestazione dell'utenza,e la cessazione dell'erogazione del servizio devono essere sottoscritte o presso
l'Ufficio Tributi o inviate, tramite fax o a mezzo posta, specificando:
- il codice fiscale e i dati anagrafici del richiedente
- i dati relativi al defunto ed alla sua sepoltura
ed allegando fotocopia di un documento di identità valido.
La segnalazione dei guasti deve essere effettuata dall'utente presso gli uffici .
Ad ogni cambiamento di indirizzo l'utente è pregato di avvisare l'Ufficio Tributi (anche telefonicamente).

TOSAP Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 22/11/2005 il servizio è stato dato in concessione alla ditta AIPA dal  01.01.2006  da agosto 2016 il nuovo Concessionario è la ditta MAZAL S.r.l. e si occupa delle seguentio riscossioni:

  • risocssione dell'imposta;

  • riscossione dei diritti;

  • svolgimento del servizio di pubbliche affisisoni.

L'agenzia di zona competente è MAZAL S.r.l. - Agenzia di Fiorenzuola  - Via F. Calestani n. 5 - 29017 Fiuorenzuola d'Arda (PC)
Tel. 0523 982656 Fax. 0523 985231
e-mail fiorenzuola.pc@mazalglobalsolutions.it
Orari di apertura dell'agenzia:
Dal Lunedì al Venedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Sabato dalle ore 8.00 alle 12.30

 

ICI imposta comunale sugli immobili dal 2012 IMU

L'Imposta comunale sugli immobili meglio nota con l'acronimo "ICI" è stato un tributo comunale che aveva come presupposto impositivo la proprietà (e non il possesso o godimento!) di fabbricati e terreni agricoli ed edificabili situati nei confini della Repubblica Italiana. È stata sopressa dal 1 gennaio 2012, sostituita dall'Imposta municipale propria (IMU).

Vecchio Regolamento





TARES Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dal 2014 TARI

  • Il TARES è un tributo destinato alla gestione dei rifiuti introdotto dal Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[1] (cosiddetto "decreto salva Italia") e convertita con Legge 22 dicembre 2011 n. 214[2], in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

  • Il nuovo tributo, in vigore dal 1º gennaio 2013, ha come obiettivo, tramite il rispettivo gettito fiscale, la copertura finanziaria per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune di residenza: il calcolo della somma dovuta è basato sulla superficie dell'immobile di riferimento, il numero dei residenti, l'uso, la produzione media dei rifiuti ed altri parametri.

  • In primis il TARES copre il 100% del costo del servizio sostenuto dai comuni. A questo si aggiunge il fatto che il Tares finanzia anche i “servizi indivisibili” forniti dall'ente locale come l’illuminazione pubblica, l'istruzione, la manutenzione delle strade, la polizia locale, le aree verdi.

  • Il TARES interessa chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti.

La tassa, con l'istituzione della IUC e quindi della TARI è stata sopressa dal 1 gennaio 2014.

Vecchi Regolamenti

TARSU Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 2013 TARES

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è una tassa italiana, prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507.
L'applicazione è demandata ai comuni, sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa.
La tassa, con l'istituzione della TARES è stata sopressa dal 1 gennaio 2013.

Vecchio Regolamento





 
 
 
 
 
 
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